Art. 2.
(Formazione).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle richieste presentate ai sensi del comma 2, autorizzano la effettuazione dei corsi di formazione professionale di autista soccorritore le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti pubblici preposti alla formazione professionale, le associazioni professionali degli operatori dell'emergenza e del trasporto sanitario, le associazioni, le cooperative e le aziende

 

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private che operano nei trasporti sanitari, in possesso dei seguenti requisiti:

          a) presenza all'interno dell'ente o dell'associazione di un servizio per la formazione e l'aggiornamento del personale o previsione nello statuto dello svolgimento di attività formativa;

          b) disponibilità a qualsiasi titolo di strutture logistiche e tecnologie necessarie all'espletamento del corso;

          c) individuazione e disponibilità di tutti i docenti necessari all'espletamento del corso;

          d) individuazione del responsabile del corso;

          e) individuazione dell'ente pubblico o privato disponibile ad ospitare il tirocinio.

      2. I soggetti richiedenti di cui al comma 1 presentano la richiesta di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente, allegando un'autocertificazione in cui dichiarano il possesso dei requisiti di cui al comma 1.